IL TRIBUNALE
   Vista la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 376 e
 378  c.p.,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  per  il delitto di
 favoreggiamento  personale,  commesso  con  dichiarazioni   false   o
 reticenti  rese  alla polizia giudiziaria, la non punibilita' in caso
 di ritrattazione, cosi' come invece previsto per il  delitto  di  cui
 agli  artt. 371-bis, 372 e 373 c.p., sollevata dal p.m. per contrasto
 con il dettato degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul presupposto
 che vi sia una irragionevole disparita' di trattamento tra la persona
 informata sui fatti che renda dichiarazioni false  o  reticenti  alla
 polizia giudiziaria, ovvero al p.m. nel corso delle indagini, nonche'
 la  violazione  del  diritto di difesa, in quanto tale disparita' "si
 riverbera senza alcuna logica sostanziale e sistematica  anche  sulla
 tutela  in  giudizio  dei diritti, per esempio, delle persone offese,
 siano esse costituite o no come parti civili, che vedono di fronte ad
 un quadro probatorio assolutamente analogo,  o  meglio  esistenza  di
 fonti   assolutamente  anologhe,  un  esito  processuale  decisamente
 diverso";
   Sentiti i difensori degli imputati, i quali si sono opposti;
   Ritenuta  la rilevanza della questione proposta dal p.m., in quanto
 vertente sulla utilizzabilita' o meno, ai fini  delle  contestazioni,
 del  verbale  di  sommarie  informazioni  testimoniali  rese  da Mura
 Alessio il 6 settembre 1996;
   Preso atto che identica questione e' stata affrontata  dalla  Corte
 costituzionale  con  sentenza n. 288 del 1982 e ritenuta infondata in
 relazione all'art. 372 c.p., in quanto, considerato che la  finalita'
 della   esimente   della  ritrattazione  "e'  di  dare  soddisfazione
 all'interesse alla  giustizia  definizione  del  giudizio  principale
 (sentenza  n.  22  del 1974 e 206 del 1982)", tale finalita' verrebbe
 tutelata esclusivamente  con  la  previsione  del  delitto  di  falsa
 testimonianza e non con quella di favoreggiamento;
   Rilevato  che  con  legge 7 agosto 1992, n. 356 e' stato introdotto
 l'art. 371-bis c.p., il quale punisce  le  false  dichiarazioni  rese
 dalla persona informata nel corso delle indagini preliminari al p.m.,
 ed  e'  stato  novellato  l'art. 376 c.p. che ha esteso la disciplina
 della ritrattazione anche al caso di cui all'art. 371-bis c.p.;
   Osservato  che  la  finalita'  perseguita   dal   legislatore   con
 l'introduzione  dell'art. 371-bis c.p. e' stata quella di evitare che
 le indagini  siano  rallentate  o  vanificate,  finalita'  del  tutto
 analoga a quella oggetto della tutela apprestata dall'art. 378 c.p.:
   Considerato che le false dichiarazioni rese dalla persona informata
 nel  corso delle indagini preliminari possono integrare il delitto di
 favoreggiamento ovvero quello di false informazioni al p.m. a seconda
 della circostanza - anche meramente casuale -  che  le  stesse  siano
 assunte  dalla polizia giudiziaria ovvero dal p.m., con irragionevoli
 ben diverse conseguenze sia sotto  l'aspetto  della  possibilita'  di
 ritrattazione,  che  di  cio'  che  ne  deriva  anche sotto l'aspetto
 processuale;
   Ritenuta pertanto la non  manifesta  infondatezza  delal  questione
 sollevata dal p.m.