IL TRIBUNALE Vista la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 376 e 378 c.p., nella parte in cui non prevedono per il delitto di favoreggiamento personale, commesso con dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, la non punibilita' in caso di ritrattazione, cosi' come invece previsto per il delitto di cui agli artt. 371-bis, 372 e 373 c.p., sollevata dal p.m. per contrasto con il dettato degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul presupposto che vi sia una irragionevole disparita' di trattamento tra la persona informata sui fatti che renda dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, ovvero al p.m. nel corso delle indagini, nonche' la violazione del diritto di difesa, in quanto tale disparita' "si riverbera senza alcuna logica sostanziale e sistematica anche sulla tutela in giudizio dei diritti, per esempio, delle persone offese, siano esse costituite o no come parti civili, che vedono di fronte ad un quadro probatorio assolutamente analogo, o meglio esistenza di fonti assolutamente anologhe, un esito processuale decisamente diverso"; Sentiti i difensori degli imputati, i quali si sono opposti; Ritenuta la rilevanza della questione proposta dal p.m., in quanto vertente sulla utilizzabilita' o meno, ai fini delle contestazioni, del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Mura Alessio il 6 settembre 1996; Preso atto che identica questione e' stata affrontata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 288 del 1982 e ritenuta infondata in relazione all'art. 372 c.p., in quanto, considerato che la finalita' della esimente della ritrattazione "e' di dare soddisfazione all'interesse alla giustizia definizione del giudizio principale (sentenza n. 22 del 1974 e 206 del 1982)", tale finalita' verrebbe tutelata esclusivamente con la previsione del delitto di falsa testimonianza e non con quella di favoreggiamento; Rilevato che con legge 7 agosto 1992, n. 356 e' stato introdotto l'art. 371-bis c.p., il quale punisce le false dichiarazioni rese dalla persona informata nel corso delle indagini preliminari al p.m., ed e' stato novellato l'art. 376 c.p. che ha esteso la disciplina della ritrattazione anche al caso di cui all'art. 371-bis c.p.; Osservato che la finalita' perseguita dal legislatore con l'introduzione dell'art. 371-bis c.p. e' stata quella di evitare che le indagini siano rallentate o vanificate, finalita' del tutto analoga a quella oggetto della tutela apprestata dall'art. 378 c.p.: Considerato che le false dichiarazioni rese dalla persona informata nel corso delle indagini preliminari possono integrare il delitto di favoreggiamento ovvero quello di false informazioni al p.m. a seconda della circostanza - anche meramente casuale - che le stesse siano assunte dalla polizia giudiziaria ovvero dal p.m., con irragionevoli ben diverse conseguenze sia sotto l'aspetto della possibilita' di ritrattazione, che di cio' che ne deriva anche sotto l'aspetto processuale; Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza delal questione sollevata dal p.m.